Cremazione

Cremazione

la normativa

La cremazione è regolamentata da leggi che pongono al centro la volontà del defunto e, in diretta successione, quella dei parenti più prossimi.

Amsef, tra i servizi funebri, si occupa della gestione per l’organizzazione della cremazione del defunto.

Quando la cremazione è consentita (legge 130/2001)

Disposizione testamentaria del defunto
Con la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

Iscrizione del defunto ad associazioni riconosciute per la cremazione
Con l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

Volontà del coniuge
In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, con la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

Volontà dei legali rappresentanti
Con la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

Dal combinato disposto della Legge 130/2001 e della Legge Emilia-Romagna 19/2004, risulta la disciplina relativa alle ceneri del defunto.

Disciplina relativa alle ceneri del defunto

Disciplina relativa alle ceneri del defunto

Dove disperdere le ceneri
La dispersione delle ceneri – se disposta dal defunto – può avvenire unicamente in aree a ciò destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da manufatti.

Chi può disperdere le ceneri
La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale appositamente autorizzato del Comune o delle imprese che esercitano l’attività funebre.

Come si conservano le ceneri
Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse avviene mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dell’urna sigillata al familiare o all’esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto, i quali possono disporne, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l’interramento o l’affidamento personale. L’urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l’identificazione dei dati anagrafici del defunto. In caso di affidamento personale dell’urna il Comune annota in un apposito registro le generalità dell’affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Con apposito regolamento comunale sono stabilite le dimensioni delle urne, le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni altra prescrizione di carattere igienico-sanitario. In assenza dei regolamenti comunali tali disposizioni sono contenute nell’atto di affidamento.